Quando si trova un acquirente interessato alla propria auto usata, non sempre è possibile concludere immediatamente la vendita. Il compratore potrebbe avere bisogno di qualche giorno per ottenere un finanziamento, mentre il venditore potrebbe dover sistemare alcuni documenti, effettuare una riparazione concordata o attendere la consegna della nuova automobile. In queste situazioni, affidarsi soltanto a una promessa verbale può creare incomprensioni sul prezzo, sulle condizioni del veicolo e sulla data del passaggio di proprietà.
Una soluzione consiste nello stipulare un contratto preliminare di vendita dell’auto usata, chiamato anche compromesso. Si tratta di un accordo con il quale venditore e acquirente si impegnano a concludere successivamente la compravendita, stabilendo anticipatamente le condizioni essenziali. Il documento può prevedere una caparra, indicare la data entro cui effettuare il trasferimento e disciplinare cosa accade se una delle parti non rispetta gli impegni assunti. Per evitare controversie, però, è importante distinguere il preliminare dall’atto definitivo di vendita. La firma del preliminare non comporta normalmente il trasferimento della proprietà dell’automobile e non sostituisce il passaggio di proprietà al PRA. Vediamo quindi come predisporre l’accordo, quali informazioni inserire, come gestire caparra e pagamenti e quali controlli effettuare prima di firmare.
Che cos’è il contratto preliminare di vendita di un’auto usata
Il contratto preliminare è un accordo attraverso il quale due parti assumono l’obbligo di concludere un successivo contratto definitivo.
Nel caso di un’automobile usata, con il contratto preliminare di vendita il proprietario si impegna a vendere un veicolo identificato e l’acquirente si impegna ad acquistarlo alle condizioni stabilite.
L’accordo dovrebbe contenere gli elementi essenziali della futura compravendita, in particolare l’identificazione delle parti, le caratteristiche dell’auto e il prezzo concordato.
Immaginiamo che un privato voglia acquistare un’automobile per 9.000 euro, ma debba attendere alcuni giorni per ricevere il denaro necessario. Il venditore è disposto ad aspettare, purché l’impegno sia concreto.
Le parti possono firmare un preliminare nel quale indicano il veicolo, il prezzo di 9.000 euro e la data entro cui concludere la compravendita.
Possono inoltre stabilire il versamento di una caparra confirmatoria, che verrà imputata al prezzo in caso di regolare conclusione dell’operazione.
Durante il periodo precedente alla vendita definitiva, entrambe le parti devono rispettare gli obblighi assunti.
Il preliminare è quindi qualcosa di più di una semplice prenotazione informale. Può generare obbligazioni giuridicamente vincolanti e conseguenze in caso di inadempimento.
Quando conviene stipulare un preliminare per un’auto usata
Il preliminare è particolarmente utile quando venditore e compratore hanno raggiunto un accordo sul veicolo e sul prezzo, ma non possono completare immediatamente l’operazione.
Una situazione frequente riguarda il finanziamento. L’acquirente desidera bloccare la vendita mentre attende la risposta della banca o della finanziaria.
Un’altra possibilità riguarda la documentazione del veicolo. Il venditore potrebbe avere bisogno di recuperare alcuni documenti necessari per effettuare il trasferimento.
Il contratto può essere utile anche quando le parti hanno concordato che prima della consegna vengano eseguiti determinati interventi, come la sostituzione degli pneumatici oppure una riparazione specifica.
Può inoltre servire quando l’acquirente desidera effettuare un controllo meccanico prima di completare l’acquisto.
In quest’ultimo caso bisogna prestare particolare attenzione alle condizioni previste nel documento. Se la conclusione dell’operazione dipende dall’esito di una verifica, tale circostanza dovrebbe essere disciplinata espressamente.
Se invece il veicolo è disponibile, i documenti sono regolari e il pagamento può essere effettuato immediatamente, il preliminare potrebbe essere superfluo.
In una compravendita semplice è spesso preferibile completare direttamente l’atto definitivo e il passaggio di proprietà, evitando ulteriori adempimenti e costi.
Il preliminare di vendita auto è obbligatorio?
No. La normativa italiana non impone di stipulare un contratto preliminare prima di vendere un’automobile usata.
Venditore e acquirente possono procedere direttamente alla compravendita definitiva, rispettando gli adempimenti richiesti per il trasferimento e la registrazione del veicolo.
Il preliminare rappresenta quindi una scelta delle parti.
È opportuno utilizzarlo quando esiste un intervallo di tempo significativo tra l’accordo sul prezzo e la conclusione della vendita, oppure quando devono essere soddisfatte condizioni particolari.
Non bisogna però confonderlo con una semplice ricevuta di denaro.
Una ricevuta dimostra che è stata versata una determinata somma, ma non necessariamente contiene tutti gli elementi per stabilire gli obblighi reciproci e le conseguenze del mancato perfezionamento dell’affare.
Se si desidera impegnare giuridicamente entrambe le parti, è preferibile predisporre un documento completo.
Bisogna inoltre evitare di chiamare preliminare un documento che, per il suo contenuto, costituisce già una vendita definitiva.
La qualificazione giuridica dipende dalle clausole effettivamente concordate e non soltanto dal titolo attribuito alla scrittura.
Qual è la differenza tra preliminare e contratto definitivo di vendita
La distinzione fondamentale riguarda gli effetti dei due accordi.
Il preliminare serve normalmente a obbligare le parti a concludere successivamente la vendita.
Il contratto definitivo è invece l’accordo attraverso il quale viene realizzato il trasferimento della proprietà del veicolo, secondo le condizioni stabilite.
Per le automobili bisogna inoltre considerare le formalità necessarie per aggiornare gli archivi pubblici.
L’Automobile Club d’Italia, nella guida al passaggio di proprietà, precisa che occorre autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita e richiedere il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, nel quale vengono annotati i mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.
Il preliminare non sostituisce questo procedimento.
Se le parti firmano oggi un impegno a vendere l’automobile il mese successivo, normalmente il trasferimento non avviene al momento della prima firma.
Bisogna però verificare attentamente il testo del documento. Un accordo che esprime già il consenso attuale e definitivo a trasferire la proprietà può avere effetti differenti da un autentico preliminare.
Per evitare ambiguità è opportuno dichiarare espressamente che le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo e che il documento non costituisce l’atto di trasferimento del veicolo.
Il preliminare di vendita auto deve essere scritto?
Per le normali compravendite di beni mobili, il Codice Civile non prevede in via generale la stessa forma scritta richiesta per il trasferimento degli immobili.
L’articolo 1351 del Codice Civile stabilisce che il preliminare deve rispettare la forma richiesta dalla legge per il contratto definitivo.
Nel caso di un’automobile occorre quindi distinguere la validità dell’accordo tra le parti dalle formalità documentali necessarie per l’aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico.
Un accordo preliminare relativo a un veicolo può, in linea generale, essere concluso anche senza una particolare forma solenne, salvo specifiche circostanze. Tuttavia, affidarsi a una promessa verbale è fortemente sconsigliabile.
Se una delle parti cambia idea, può diventare difficile dimostrare quale prezzo fosse stato concordato, se fosse prevista una caparra e quando dovesse essere conclusa la vendita.
La scrittura privata sottoscritta da venditore e acquirente rappresenta quindi la soluzione più pratica.
Non è normalmente necessario recarsi da un notaio per firmare un semplice preliminare di vendita di un’automobile, ma può essere opportuno richiedere una consulenza legale quando l’operazione presenta condizioni particolari.
La firma del preliminare non va confusa con l’autenticazione della firma necessaria per il successivo atto di vendita destinato al passaggio di proprietà.
Quali dati deve contenere il preliminare di vendita
Un contratto preliminare ben predisposto deve identificare con precisione le parti e il veicolo oggetto della futura compravendita.
Nella parte iniziale è opportuno indicare nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza del venditore e dell’acquirente.
Se una delle parti agisce per conto di un’altra persona o di una società, bisogna verificare che disponga dei necessari poteri di rappresentanza.
Successivamente si descrive l’automobile.
È consigliabile riportare marca, modello, versione, targa e numero di telaio, chiamato anche VIN.
Possono inoltre essere indicati l’anno di immatricolazione, l’alimentazione, il chilometraggio visualizzato e altri elementi utili a distinguere il veicolo da automobili simili.
Il numero di telaio è particolarmente importante, perché identifica in maniera specifica il veicolo.
Bisogna poi indicare il prezzo totale e le modalità di pagamento.
Se viene versata una somma al momento della firma, è necessario specificarne chiaramente la natura.
Il contratto dovrebbe inoltre stabilire entro quando effettuare il trasferimento, dove verranno espletate le formalità e quando il veicolo sarà consegnato.
È utile disciplinare anche le condizioni dell’automobile, gli eventuali difetti conosciuti e le verifiche che devono essere completate prima della vendita.
Come identificare correttamente l’automobile nel contratto
Una descrizione generica come “Fiat Panda usata” non è sufficientemente precisa per un accordo che deve impegnare le parti.
Due automobili della stessa marca e modello possono avere caratteristiche e condizioni molto differenti.
È quindi opportuno riportare almeno i dati che consentono di identificare univocamente il veicolo.
La targa è un riferimento immediato, ma il numero di telaio permette una identificazione ancora più precisa.
Bisogna confrontare questi dati con quelli riportati nella documentazione del veicolo.
Il chilometraggio merita particolare attenzione.
Se il contachilometri indica 125.000 chilometri, il preliminare può riportare tale lettura, precisando se si tratta del valore visualizzato sul quadro strumenti oppure di un dato la cui corrispondenza alla percorrenza effettiva viene espressamente garantita dal venditore.
La distinzione è importante perché il valore mostrato dal contachilometri non dimostra, da solo, la percorrenza complessiva.
È inoltre consigliabile identificare gli accessori compresi nella vendita, come pneumatici aggiuntivi, portapacchi, chiavi di riserva o altri componenti.
In questo modo si riduce il rischio che, al momento della consegna, una delle parti sostenga che determinati oggetti non fossero inclusi nel prezzo.
Quali controlli effettuare prima di firmare il preliminare
Prima di impegnarsi all’acquisto, è opportuno verificare che il venditore abbia effettivamente il diritto di disporre dell’automobile.
Il primo controllo riguarda l’intestazione del veicolo e la documentazione necessaria per il trasferimento.
Bisogna inoltre verificare se risultano vincoli o gravami iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Tra questi possono figurare ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e altri provvedimenti che incidono sulla disponibilità del veicolo.
L’ACI, nella guida all’acquisto di un’auto usata, raccomanda di accertare che il venditore sia intestatario del veicolo e che non siano presenti vincoli o gravami che possano compromettere l’operazione.
Queste informazioni possono essere verificate attraverso i servizi ufficiali ACI e, quando necessario, mediante una visura PRA.
È opportuno controllare anche la documentazione delle revisioni, il chilometraggio e lo storico delle manutenzioni disponibile.
Se il venditore non è l’intestatario risultante dai documenti, bisogna comprendere a quale titolo intenda effettuare la vendita e verificare gli eventuali poteri di rappresentanza.
Non è prudente versare una caparra consistente prima di aver effettuato queste verifiche.
Come verificare i chilometri e lo stato dell’auto usata
Un contratto preliminare può essere firmato dopo una prima visita al veicolo, ma è preferibile effettuare un controllo accurato prima di assumere obblighi definitivi.
Il chilometraggio indicato sul quadro strumenti dovrebbe essere confrontato con la documentazione disponibile.
Attraverso il Portale dell’Automobilista è possibile consultare le informazioni sulle revisioni registrate e i chilometri rilevati nelle relative occasioni, nei limiti dei dati disponibili.
È inoltre utile chiedere il libretto di manutenzione, eventuali fatture delle officine e la documentazione dei lavori eseguiti.
Una verifica meccanica può individuare problemi che non emergono durante una breve prova su strada.
Per esempio, perdite di liquidi, usura irregolare degli pneumatici o anomalie del sistema di trasmissione possono richiedere approfondimenti.
Se l’acquirente desidera sottoporre il veicolo a un controllo presso un’officina prima della vendita, è opportuno prevederlo espressamente nel preliminare.
Bisogna chiarire chi sosterrà il costo dell’ispezione e quali conseguenze avrà l’eventuale individuazione di difetti importanti.
Non è sufficiente scrivere che l’auto sarà controllata, senza stabilire cosa succede se l’esito non è soddisfacente.
Come stabilire il prezzo nel contratto preliminare
Il prezzo è uno degli elementi essenziali dell’accordo.
Le parti dovrebbero indicare una somma precisa oppure un criterio che permetta di determinarla senza ulteriori trattative.
Una formulazione come “Prezzo da concordare successivamente” può rendere incerto un elemento fondamentale dell’operazione.
È preferibile riportare l’importo complessivo in cifre e, quando utile, anche in lettere.
Bisogna inoltre specificare se il prezzo riguarda soltanto il veicolo oppure comprende ulteriori prestazioni concordate.
Per esempio, il venditore potrebbe impegnarsi a consegnare l’automobile con un determinato intervento di manutenzione già eseguito.
Se il costo della riparazione è compreso nel prezzo, è opportuno dichiararlo.
Occorre poi distinguere il prezzo del veicolo dalle spese relative al passaggio di proprietà.
Queste ultime possono comprendere l’Imposta Provinciale di Trascrizione, gli emolumenti ACI, le imposte di bollo e gli altri diritti previsti.
Il costo varia in funzione delle caratteristiche del veicolo e degli elementi territoriali rilevanti.
Per evitare discussioni conviene stabilire espressamente chi sosterrà le spese della pratica.
Caparra confirmatoria nel preliminare auto: come funziona
La caparra confirmatoria è una somma versata al momento della conclusione del contratto con la funzione prevista dall’articolo 1385 del Codice Civile.
Può servire a rafforzare l’impegno delle parti e a disciplinare alcune conseguenze dell’inadempimento.
Supponiamo che il prezzo dell’automobile sia di 8.000 euro e che l’acquirente versi una caparra confirmatoria di 800 euro.
Se la compravendita viene regolarmente conclusa, la somma può essere imputata al prezzo, lasciando un saldo di 7.200 euro.
Se invece l’acquirente è inadempiente e ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il venditore può esercitare il recesso disciplinato dall’articolo 1385 e trattenere la caparra.
Se è il venditore a essere inadempiente, l’acquirente può, alle condizioni previste, recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra versata.
La parte non inadempiente può inoltre valutare gli altri rimedi previsti dall’articolo 1385 e dalle norme generali, secondo le circostanze.
È importante ricordare che la caparra non costituisce automaticamente una somma che ogni parte può perdere per cambiare liberamente idea.
Le conseguenze dipendono dal contenuto del contratto, dalla natura dell’inadempimento e dal rimedio concretamente esercitabile.
Differenza tra caparra confirmatoria e acconto sul prezzo
Caparra e acconto non sono termini equivalenti.
L’acconto rappresenta normalmente un pagamento anticipato di una parte del prezzo.
Se l’automobile costa 10.000 euro e l’acquirente versa 1.000 euro come acconto, l’importo viene considerato una parte del corrispettivo già pagata.
La caparra confirmatoria, invece, svolge anche la funzione prevista dall’articolo 1385 del Codice Civile.
In caso di inadempimento possono quindi applicarsi conseguenze differenti rispetto a quelle di un semplice anticipo.
Nel preliminare è importante utilizzare una formulazione chiara.
Se le parti intendono concordare una caparra confirmatoria, conviene indicarlo espressamente e richiamare l’articolo 1385 del Codice Civile.
Se invece si tratta di un acconto, è opportuno precisare che la somma costituisce un pagamento anticipato sul prezzo.
Una dicitura generica come “Versati 500 euro per bloccare la macchina” può creare incertezza sulla natura del pagamento.
Il problema diventa rilevante se la vendita non viene conclusa e le parti discutono sulla restituzione della somma.
È quindi preferibile stabilire con precisione la natura del versamento e le condizioni nelle quali deve essere restituito o imputato al prezzo.
Che differenza c’è tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale?
La caparra penitenziale è disciplinata dall’articolo 1386 del Codice Civile e presenta una funzione diversa dalla caparra confirmatoria.
È collegata alla previsione di un diritto di recesso dal contratto, quando questo diritto è stato espressamente attribuito.
In tale situazione la caparra può rappresentare il corrispettivo convenuto per esercitare il recesso.
Per esempio, le parti potrebbero stabilire che una di esse abbia la possibilità di sciogliersi dall’accordo entro una determinata data, alle condizioni specificate.
Questa impostazione è diversa da un preliminare nel quale entrambe le parti assumono un obbligo vincolante di concludere la compravendita e prevedono una caparra confirmatoria.
Non bisogna quindi utilizzare i due termini indifferentemente.
Se si vuole consentire a una parte di rinunciare legittimamente all’affare pagando una somma prestabilita, occorre predisporre una clausola coerente con tale obiettivo.
Quando invece si desidera garantire l’adempimento dell’impegno assunto, può essere più appropriata la caparra confirmatoria.
La scelta produce effetti giuridici differenti e merita una valutazione attenta, soprattutto quando l’importo versato è significativo.
Come pagare la caparra per un’auto usata
È opportuno utilizzare una modalità di pagamento che consenta di documentare il trasferimento del denaro.
Il bonifico bancario permette, per esempio, di identificare il beneficiario, l’importo e la data dell’operazione.
Nella causale si può indicare che il versamento riguarda la caparra confirmatoria prevista dal preliminare di vendita dell’automobile, specificando targa e data del contratto.
La descrizione deve essere coerente con la natura del pagamento effettivamente concordata.
Se si tratta di un acconto, la causale dovrebbe utilizzare tale termine anziché quello di caparra.
Quando viene utilizzato un metodo di pagamento differente, bisogna comunque rispettare la normativa vigente e conservare un documento che dimostri l’avvenuto versamento.
È consigliabile evitare pagamenti verso conti intestati a soggetti estranei alla compravendita senza una spiegazione adeguata e verificabile.
Se il venditore richiede un anticipo prima di consentire l’ispezione dell’automobile o la verifica dei documenti, è opportuno valutare attentamente il rischio.
Non bisogna inoltre confondere una semplice disposizione di bonifico con la disponibilità effettiva e irrevocabile della somma sul conto del beneficiario.
Come stabilire la data del passaggio di proprietà
Il preliminare dovrebbe indicare entro quando le parti si impegnano a concludere la compravendita definitiva.
È preferibile prevedere una data precisa oppure un termine determinabile in base a un evento chiaramente identificato.
Una formula generica come “Il passaggio sarà effettuato appena possibile” può creare difficoltà se una delle parti continua a rinviare.
Le parti possono concordare di presentarsi presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista entro una determinata data, definendo anche chi dovrà prenotare l’appuntamento.
È utile stabilire se il termine abbia carattere essenziale oppure rappresenti una normale scadenza contrattuale.
La qualificazione di un termine come essenziale può produrre conseguenze specifiche e non dovrebbe essere utilizzata automaticamente.
Se l’acquirente deve attendere un finanziamento, conviene indicare come questo elemento incida sull’obbligo di completare l’acquisto.
Bisogna inoltre prevedere come le parti dovranno comportarsi se l’appuntamento per il passaggio viene rinviato per ragioni non imputabili a nessuna delle due.
Una disciplina chiara evita che un semplice ritardo organizzativo venga confuso con una volontà di non rispettare l’accordo.
Preliminare subordinato al finanziamento: come funziona
Quando l’acquirente intende pagare l’auto utilizzando un finanziamento, può essere opportuno subordinare l’efficacia degli obblighi concordati all’approvazione del credito.
La clausola può essere strutturata come una condizione sospensiva, secondo le regole generali del Codice Civile.
In questo caso bisogna definire con attenzione l’evento dal quale dipende l’efficacia del contratto.
Una formulazione generica come “Salvo buon esito finanziamento” potrebbe lasciare dubbi su quale domanda debba essere presentata e su quanto tempo abbia l’acquirente per ottenere una risposta.
È preferibile indicare il termine entro il quale comunicare l’esito e quali documenti possano dimostrare il mancato ottenimento del finanziamento.
Bisogna inoltre stabilire espressamente cosa accade alle somme eventualmente versate se la condizione non si verifica senza responsabilità delle parti.
Per esempio, le parti possono concordare che, in mancanza dell’approvazione entro la data prevista, l’impegno non diventi efficace e che l’importo ricevuto venga restituito secondo modalità determinate.
La clausola deve essere formulata in modo coerente con la funzione del preliminare e con le regole sulla caparra.
Quando l’acquisto dipende realmente dal credito, è preferibile far verificare il testo prima della firma, evitando condizioni ambigue che potrebbero generare una controversia.
Come subordinare l’acquisto a un controllo meccanico
Un acquirente può voler bloccare temporaneamente l’automobile prima di farla controllare da un’officina.
È una situazione comprensibile, soprattutto quando il veicolo ha molti anni oppure una manutenzione poco documentata.
In questi casi il preliminare può disciplinare l’esecuzione di una verifica tecnica prima della vendita definitiva.
Bisogna però stabilire quali conseguenze produce l’eventuale individuazione di problemi.
Una clausola che consente di annullare liberamente l’acquisto soltanto perché l’acquirente non è soddisfatto può essere fonte di incertezza se non viene formulata correttamente.
È preferibile chiarire quali difetti rilevanti possano giustificare il mancato perfezionamento, chi effettuerà la valutazione e come verranno documentati i risultati.
Si può, per esempio, prevedere che il contratto sia condizionato all’esito di un controllo tecnico volto a individuare specifiche anomalie meccaniche o strutturali, secondo criteri concordati.
È opportuno indicare anche chi pagherà l’officina e se il venditore dovrà mettere il veicolo a disposizione per l’ispezione.
Una clausola chiara permette di gestire il problema prima che venga completato il trasferimento della proprietà.
Come descrivere le condizioni dell’auto usata nel preliminare
La descrizione dello stato del veicolo rappresenta uno degli aspetti più importanti dell’accordo.
Le automobili usate possono presentare normali segni di utilizzo, componenti consumati e difetti di diversa importanza.
È quindi utile distinguere le condizioni generali dell’auto dalle anomalie specificamente conosciute.
Per esempio, se il climatizzatore non funziona, conviene indicarlo espressamente.
Lo stesso vale per una spia motore accesa, un problema al cambio, danni alla carrozzeria oppure altri difetti rilevanti.
Se sono previste riparazioni prima della consegna, bisogna descrivere quali interventi verranno effettuati e chi ne sosterrà il costo.
È inoltre opportuno indicare se il veicolo è stato visionato e provato dall’acquirente, senza trasformare tale circostanza in una dichiarazione generica di assenza di qualsiasi difetto.
Una descrizione precisa tutela entrambe le parti.
Il venditore può dimostrare di aver comunicato determinate condizioni, mentre l’acquirente può fare riferimento alle caratteristiche espressamente concordate.
Vendita auto usata con clausola visto e piaciuto
Nelle compravendite tra privati viene spesso utilizzata la formula “visto e piaciuto”.
Questa espressione viene impiegata per indicare che l’acquirente ha visionato il bene e accetta determinate condizioni nelle quali si trova.
Non bisogna però considerarla una formula capace di eliminare automaticamente qualsiasi responsabilità del venditore.
L’articolo 1490 del Codice Civile prevede una garanzia per i vizi che rendono il bene inidoneo all’uso previsto oppure ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
La stessa norma stabilisce che un patto di esclusione o limitazione della garanzia non ha effetto quando il venditore ha taciuto in mala fede i vizi della cosa.
È quindi importante non nascondere difetti conosciuti, anche quando nel preliminare viene inserita una clausola di accettazione dello stato d’uso.
Una soluzione generalmente più chiara consiste nel descrivere i difetti già noti e precisare quali caratteristiche del veicolo siano state esaminate dall’acquirente.
Se la vendita avviene tra un professionista e un consumatore, inoltre, entrano in gioco le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo.
La formula “visto e piaciuto” non può essere utilizzata per privare il consumatore delle garanzie legali che gli spettano.
Quali garanzie si applicano alla vendita tra privati
La compravendita di un’automobile usata tra due privati è soggetta, in linea generale, alle norme del Codice Civile.
Tra queste rientrano le disposizioni relative alla garanzia per i vizi della cosa venduta.
L’articolo 1490 stabilisce i presupposti della garanzia, mentre altre disposizioni disciplinano i rimedi e i termini per contestare determinati difetti.
In particolare, l’articolo 1495 prevede termini di denuncia e prescrizione che devono essere valutati in relazione alle circostanze e alle eventuali eccezioni previste.
Per i difetti facilmente riconoscibili, inoltre, assume rilievo quanto stabilito dall’articolo 1491.
Questo significa che è importante effettuare una verifica accurata prima dell’acquisto e documentare correttamente le condizioni conosciute.
Non è corretto presumere che tra privati si applichi automaticamente la garanzia legale di conformità di due anni prevista per le vendite tra professionisti e consumatori.
Le due discipline sono differenti.
Se l’auto presenta difetti gravi dopo la consegna, la possibilità di chiedere rimedi dipende dalla natura del problema, dalle circostanze della vendita e dalle disposizioni applicabili.
Quando sorge una controversia è opportuno consultare un avvocato, soprattutto se vengono contestati vizi importanti o informazioni false sulle caratteristiche del veicolo.
Come cambia il preliminare se l’auto viene venduta da un concessionario
Quando il venditore è un concessionario o un altro professionista che vende l’auto a un consumatore, il contratto deve rispettare anche le disposizioni del Codice del Consumo.
La disciplina della garanzia legale di conformità si applica infatti alle vendite di beni tra professionisti e consumatori, compresi i veicoli usati.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella guida alla garanzia legale chiarisce che per i beni usati venditore e consumatore possono concordare un periodo di responsabilità inferiore a quello ordinario di due anni, ma non inferiore a un anno.
La riduzione richiede un accordo e non deve essere considerata automatica.
Inoltre, la garanzia riguarda i difetti di conformità rilevanti secondo la disciplina applicabile, tenendo conto anche dell’utilizzo precedente e della normale usura del bene.
Il preliminare può disciplinare il prezzo, le modalità di pagamento, la permuta di un altro veicolo e gli eventuali servizi aggiuntivi.
Non può però contenere clausole che eliminano illegittimamente i diritti riconosciuti al consumatore.
Occorre inoltre prestare attenzione alle proposte di acquisto predisposte dal concessionario, che possono diventare vincolanti secondo le condizioni riportate nel modulo.
Prima di firmare è importante leggere le clausole relative all’accettazione, al finanziamento e all’eventuale recesso.
Come stabilire la consegna del veicolo
Il preliminare dovrebbe indicare quando l’automobile sarà consegnata all’acquirente.
È preferibile coordinare la consegna con il pagamento del saldo e con il completamento delle formalità di trasferimento.
Per il venditore, consegnare le chiavi e permettere l’utilizzo dell’auto prima che il passaggio di proprietà sia stato regolarizzato può creare rischi.
Se il veicolo continua a risultare intestato al precedente proprietario negli archivi, possono infatti sorgere problemi legati alla tassa automobilistica, alle violazioni del Codice della Strada e ad altre conseguenze connesse all’intestazione.
Per questo motivo è generalmente preferibile organizzare pagamento, trasferimento e consegna in modo coordinato.
Nel preliminare si può prevedere che il venditore consegnerà il veicolo soltanto dopo il pagamento integrale del prezzo e la conclusione della pratica di passaggio.
È inoltre utile indicare quali oggetti devono essere consegnati insieme all’automobile.
Possono comprendere tutte le chiavi disponibili, il Documento Unico o la documentazione necessaria, il libretto di manutenzione e gli eventuali accessori concordati.
Se si prevede una consegna anticipata, la situazione dovrebbe essere valutata con particolare attenzione, disciplinando possesso, utilizzo, rischi, assicurazione e responsabilità.
Chi paga il passaggio di proprietà dell’auto usata
Le spese relative al passaggio di proprietà sono normalmente sostenute dall’acquirente, secondo la prassi delle compravendite tra privati e salvo differenti accordi.
È comunque opportuno indicare espressamente nel preliminare chi dovrà pagarle.
La spesa complessiva comprende diverse componenti, tra cui l’Imposta Provinciale di Trascrizione e gli altri importi previsti per la pratica.
Il valore finale dipende dalle caratteristiche dell’automobile e dalla disciplina applicabile.
Se le parti decidono di suddividere i costi oppure di attribuirli al venditore, possono disciplinare questa scelta nell’accordo.
Bisogna inoltre chiarire chi dovrà prenotare l’appuntamento e presentare la documentazione.
Un altro aspetto importante riguarda gli eventuali costi per completare pratiche pregresse.
Se il veicolo presenta un vincolo o necessita di una regolarizzazione che compete al venditore, è opportuno distinguere tali oneri dalle normali spese di trasferimento.
Non bisogna quindi utilizzare una clausola generica sulle spese senza considerare le caratteristiche concrete dell’operazione.
Come effettuare il passaggio di proprietà dopo il preliminare
Quando arriva la data prevista, le parti devono completare la compravendita attraverso le formalità richieste.
Per il trasferimento di un’automobile usata è necessario predisporre l’atto di vendita nella forma idonea alla registrazione e autenticare la firma del venditore secondo le procedure applicabili.
L’autentica può essere effettuata presso i soggetti abilitati, compresi gli Sportelli Telematici dell’Automobilista.
La normativa prevede che la richiesta di trascrizione del passaggio e il rilascio del Documento Unico avvengano entro sessanta giorni dall’autentica della firma.
Quando l’autentica viene effettuata presso uno STA del PRA o della Motorizzazione, la pratica di passaggio deve essere richiesta immediatamente, secondo le regole del servizio.
Per evitare problemi è preferibile completare contestualmente autentica, registrazione del trasferimento e aggiornamento della documentazione.
Il preliminare può essere conservato come prova delle condizioni concordate, ma non costituisce di per sé il documento con il quale si completa la pratica al PRA.
È utile confrontare i dati presenti nell’atto definitivo con quelli indicati nel preliminare, verificando che targa, numero di telaio e informazioni sulle parti siano coerenti.
Prima della consegna è inoltre opportuno verificare l’effettivo completamento del trasferimento.
Il preliminare di vendita dell’auto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate?
La registrazione fiscale del preliminare deve essere distinta dalla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.
Il Testo Unico dell’imposta di registro disciplina gli atti soggetti a registrazione e, nella tariffa relativa ai contratti preliminari, contempla i preliminari di ogni specie.
Per un vero contratto preliminare formato mediante scrittura privata occorre quindi valutare l’obbligo di registrazione in termine fisso, anche quando l’oggetto dell’accordo è un’automobile.
Il termine ordinario di registrazione degli atti soggetti a questo adempimento è di trenta giorni, secondo la disciplina vigente.
L’articolo 10 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 prevede per i contratti preliminari un’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.
Quando sono previste somme a titolo di caparra confirmatoria o acconti non soggetti a IVA, la disciplina modificata dal decreto legislativo 139/2024 prevede inoltre un trattamento proporzionale generalmente basato sull’aliquota dello 0,5%, oppure sulla minore imposta applicabile al contratto definitivo, secondo le condizioni stabilite.
Possono inoltre essere dovute imposte di bollo.
È importante non applicare automaticamente all’automobile tutte le indicazioni relative alla registrazione dei preliminari immobiliari, soprattutto per quanto riguarda l’imputazione delle imposte e gli adempimenti successivi.
La registrazione fiscale del preliminare non aggiorna il PRA e non sostituisce l’Imposta Provinciale di Trascrizione prevista per il trasferimento del veicolo.
Per una corretta valutazione dei costi e delle modalità di registrazione, soprattutto quando è prevista una caparra o una vendita soggetta a IVA, è opportuno consultare un commercialista o l’Agenzia delle Entrate.
Come scrivere un preliminare di vendita auto usata
Il documento può essere predisposto come scrittura privata, purché riporti chiaramente gli obblighi assunti dalle parti.
Nella parte iniziale bisogna identificare venditore e acquirente con i rispettivi dati personali.
Successivamente si inserisce una dichiarazione dalla quale risulti che il venditore promette di vendere e l’acquirente promette di acquistare il veicolo identificato.
È importante utilizzare una formulazione coerente con la natura preliminare dell’accordo.
Bisogna poi riportare il prezzo e le modalità di pagamento.
Se viene versata una caparra, occorre precisarne l’importo, la natura e le condizioni concordate.
Il documento dovrebbe inoltre contenere la data entro cui effettuare il contratto definitivo e una descrizione delle condizioni del veicolo.
Possono essere inserite clausole relative a verifiche meccaniche, finanziamento, riparazioni da completare e documentazione necessaria per il trasferimento.
È opportuno disciplinare anche la consegna dell’automobile e la ripartizione delle spese.
Il preliminare deve infine riportare luogo, data e firme delle parti.
Quando vengono allegati documenti che costituiscono parte dell’accordo, è consigliabile identificarli chiaramente e farli sottoscrivere secondo le modalità appropriate.
Esempio di clausole per un preliminare di vendita auto usata
Per comprendere come organizzare il testo, si può fare riferimento ad alcune formulazioni esemplificative da adattare al caso concreto.
Impegno alla compravendita. Il promittente venditore si impegna a vendere e il promissario acquirente si impegna ad acquistare l’autoveicolo identificato con marca [Marca], modello [Modello], targa [Targa] e numero di telaio [VIN], alle condizioni stabilite nel presente accordo.
Prezzo concordato. Il prezzo complessivo della futura compravendita viene stabilito in euro [Importo], da corrispondere secondo le modalità e le scadenze indicate dalle parti.
Caparra confirmatoria. Alla sottoscrizione del presente accordo, il promissario acquirente versa al promittente venditore la somma di euro [Importo] a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385 del Codice Civile. In caso di regolare conclusione della compravendita, tale importo sarà imputato al prezzo concordato.
Contratto definitivo. Le parti si impegnano a concludere la compravendita definitiva entro il giorno [Data], presso [Luogo o ufficio concordato], provvedendo agli adempimenti necessari per il trasferimento e la registrazione del veicolo.
Consegna. La consegna dell’automobile e delle relative chiavi avverrà secondo le condizioni stabilite dalle parti, successivamente al pagamento del saldo e al completamento delle formalità concordate.
Stato del veicolo. Le parti danno atto che le condizioni conosciute dell’automobile e gli eventuali difetti comunicati sono descritti nell’allegato [Identificazione dell’allegato], che costituisce parte integrante del presente accordo.
Questi esempi non costituiscono un contratto completo adatto a ogni situazione.
Quando esistono condizioni sospensive, finanziamenti, vincoli sul veicolo o somme significative, è preferibile far verificare il documento da un professionista legale.
Il preliminare può essere firmato a distanza?
Venditore e acquirente possono trovarsi in città differenti e desiderare di concordare la vendita prima di incontrarsi.
In queste situazioni può essere possibile perfezionare un accordo anche mediante scambio di comunicazioni e documenti, rispettando le regole applicabili alla forma e alla conclusione del contratto.
La firma digitale o altre modalità di sottoscrizione elettronica possono assumere rilievo, ma bisogna distinguere i diversi livelli di firma e la loro efficacia giuridica.
Non è opportuno presumere che qualsiasi documento contenente una firma fotografata offra automaticamente le stesse garanzie di una scrittura privata regolarmente sottoscritta.
È inoltre importante verificare l’identità della controparte.
Quando venditore e acquirente non si conoscono, esiste il rischio di ricevere documenti non autentici oppure di versare denaro a persone che non hanno il diritto di vendere l’automobile.
Per questo motivo è preferibile non versare somme importanti senza aver visto il veicolo e verificato la documentazione.
Anche quando il preliminare viene concluso a distanza, il successivo trasferimento deve essere eseguito secondo le formalità richieste per il passaggio di proprietà.
Cosa succede se l’acquirente cambia idea
Se l’acquirente non vuole più concludere la compravendita, bisogna verificare quali obblighi abbia assunto nel preliminare.
Un accordo realmente vincolante non può essere necessariamente sciolto mediante una semplice comunicazione di ripensamento.
Se è stata versata una caparra confirmatoria e ricorrono i presupposti dell’inadempimento, il venditore può valutare il recesso previsto dall’articolo 1385 del Codice Civile, trattenendo la caparra.
La parte non inadempiente può, in alternativa e secondo le condizioni applicabili, ricorrere agli altri rimedi previsti dall’ordinamento.
La situazione cambia quando il preliminare contiene un diritto di recesso espressamente concordato oppure una condizione sospensiva che non si è verificata.
Per esempio, se l’efficacia del contratto era stata subordinata all’approvazione di un finanziamento e la condizione non si è verificata secondo quanto pattuito, non si può trattare automaticamente il caso come un semplice ripensamento colpevole.
È inoltre importante distinguere una vendita tra privati da determinate vendite professionali a distanza o fuori dai locali commerciali, nelle quali possono trovare applicazione specifici diritti del consumatore.
Il diritto di recesso di quattordici giorni non si applica automaticamente a qualsiasi preliminare di vendita di un’auto usata tra privati.
Cosa succede se il venditore non vuole più vendere l’auto
Il venditore che ha firmato un preliminare vincolante non può necessariamente liberarsi dall’accordo perché ha trovato un altro acquirente disposto a pagare di più.
Se si rifiuta ingiustificatamente di concludere la compravendita, può essere configurabile un inadempimento.
Quando è stata versata una caparra confirmatoria, l’acquirente può valutare i rimedi previsti dall’articolo 1385 del Codice Civile.
In determinate circostanze può inoltre assumere rilievo l’articolo 2932 del Codice Civile, che disciplina l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto.
La norma prevede, quando sussistono le condizioni, la possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Questo rimedio non opera automaticamente e richiede una valutazione giudiziaria delle condizioni applicabili.
Per esempio, bisogna considerare il contenuto del preliminare, l’identificazione del veicolo e la possibilità giuridica di realizzare il trasferimento.
Se il venditore non rispetta l’accordo, è quindi opportuno conservare tutta la documentazione e consultare un avvocato prima di assumere iniziative.
Si può vendere l’auto a un’altra persona dopo aver firmato il preliminare?
La sottoscrizione di un preliminare vincolante comporta obblighi nei confronti della controparte.
Vendere lo stesso veicolo a un soggetto differente può quindi costituire una violazione dell’accordo, con le conseguenze previste dalle norme applicabili.
Bisogna però distinguere l’obbligo contrattuale dalla posizione dei terzi che non hanno partecipato al preliminare.
Il preliminare relativo a un’automobile non produce automaticamente gli stessi effetti pubblicitari previsti per la trascrizione di determinati preliminari immobiliari.
L’acquirente che ha firmato l’accordo non deve quindi presumere di avere acquisito un diritto di proprietà sul veicolo oppure una protezione assoluta contro qualsiasi successiva disposizione.
Se esiste il rischio che il venditore possa cedere l’auto a un’altra persona, è preferibile ridurre il tempo tra preliminare e contratto definitivo.
È inoltre opportuno verificare l’affidabilità della controparte e stabilire una data precisa per il passaggio.
Quando la situazione presenta rischi particolari, è consigliabile chiedere una consulenza legale prima di versare somme elevate.
Il preliminare tutela l’acquirente dai fermi amministrativi?
Il contratto preliminare può contenere dichiarazioni del venditore relative all’assenza di vincoli e gravami, ma queste dichiarazioni non sostituiscono la verifica ufficiale.
Se sull’auto è iscritto un fermo amministrativo, un’ipoteca o un altro vincolo, possono sorgere conseguenze importanti per il trasferimento e l’utilizzo del veicolo.
Prima di concludere l’affare bisogna quindi controllare la situazione giuridica attraverso i servizi ACI.
È opportuno effettuare la verifica prima del preliminare e, quando trascorre un periodo significativo, aggiornarla prima del passaggio definitivo.
Il venditore dovrebbe inoltre impegnarsi a non costituire nuovi vincoli o gravami sul veicolo nel periodo precedente alla vendita.
Se esiste già un vincolo, bisogna descrivere chiaramente la situazione e stabilire quali condizioni debbano essere soddisfatte prima del trasferimento.
Non è prudente accettare rassicurazioni verbali secondo cui un fermo o un’ipoteca verranno eliminati senza alcuna documentazione.
La semplice promessa contenuta nel preliminare non cancella automaticamente i provvedimenti iscritti al PRA.
Come gestire una vettura ancora finanziata o in leasing
Non tutte le automobili utilizzate da una persona appartengono necessariamente a quest’ultima.
Nel leasing, per esempio, la titolarità del veicolo può appartenere alla società concedente fino all’eventuale riscatto.
In altri casi l’automobile può essere gravata da particolari vincoli collegati a operazioni finanziarie.
Prima di firmare un preliminare bisogna quindi verificare la situazione giuridica e la disponibilità effettiva del mezzo.
Se il veicolo deve essere riscattato o liberato da un vincolo prima della vendita, l’accordo dovrebbe descrivere chiaramente gli adempimenti necessari.
È importante stabilire chi sosterrà i costi e quali documenti dimostreranno l’avvenuta regolarizzazione.
Quando il venditore non risulta proprietario, non bisogna presumere che possa trasferire validamente il veicolo senza il coinvolgimento del soggetto titolare dei diritti.
In queste situazioni è opportuno rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto o a un professionista legale prima di assumere obblighi definitivi.
Come documentare il saldo del prezzo
Il preliminare dovrebbe indicare quale somma rimane da pagare dopo l’eventuale caparra o acconto.
Al momento della vendita definitiva è importante documentare l’adempimento dell’obbligo di pagamento.
Una ricevuta di saldo può riportare i dati delle parti, l’identificazione del veicolo, l’importo ricevuto e la modalità di pagamento.
È opportuno distinguere le somme già versate da quelle corrisposte al momento del passaggio.
Per esempio, se il prezzo è di 12.000 euro ed è stata versata una caparra di 1.000 euro imputata al prezzo, il saldo sarà di 11.000 euro.
Quando il pagamento avviene mediante bonifico, è importante verificare l’effettivo accredito secondo le condizioni concordate.
Se vengono utilizzati altri strumenti, come un assegno circolare, è opportuno adottare precauzioni adeguate per verificarne l’autenticità.
L’ACI richiama il rischio di frodi collegate a strumenti di pagamento apparentemente garantiti e raccomanda particolare prudenza prima della consegna del veicolo.
Per questo motivo pagamento, trasferimento e consegna dovrebbero essere coordinati in maniera da ridurre i rischi per entrambe le parti.
Serve un verbale di consegna dell’automobile?
Non sempre è obbligatorio predisporre un documento separato per attestare la consegna del veicolo, ma può essere molto utile.
Il verbale permette di registrare quando l’automobile viene materialmente consegnata all’acquirente.
Può riportare la data, l’ora, il chilometraggio visualizzato e gli accessori consegnati.
È inoltre possibile indicare il numero delle chiavi, la documentazione e gli eventuali oggetti inclusi.
La registrazione dell’ora può essere particolarmente utile quando la consegna coincide con il giorno del passaggio di proprietà.
Bisogna però distinguere il verbale di consegna dal documento che dimostra il trasferimento giuridico del veicolo.
Il primo attesta un fatto materiale, mentre il secondo riguarda la vendita e i relativi adempimenti.
Se la consegna è prevista soltanto dopo il completamento del passaggio, il verbale può richiamare l’avvenuto aggiornamento della documentazione.
È opportuno che entrambe le parti conservino una copia dei documenti sottoscritti.
Quali documenti conservare dopo la compravendita
Una volta completata la vendita, venditore e acquirente dovrebbero conservare la documentazione relativa all’operazione.
Il preliminare può risultare utile per dimostrare le condizioni originariamente concordate, soprattutto quando comprende dichiarazioni sullo stato del veicolo.
Bisogna conservare anche le ricevute dei pagamenti, gli eventuali allegati tecnici e la documentazione relativa alle riparazioni pattuite.
È importante disporre di una copia dell’atto definitivo e dei riferimenti del passaggio di proprietà.
Per il venditore è particolarmente utile verificare che la trascrizione al PRA sia stata effettivamente eseguita.
Un passaggio non registrato correttamente può infatti lasciare il precedente intestatario esposto a problemi amministrativi e fiscali.
Quando il trasferimento viene effettuato attraverso uno Sportello Telematico dell’Automobilista, è generalmente possibile coordinare autentica e aggiornamento degli archivi.
Se invece le operazioni sono separate, è opportuno controllare che il procedimento sia stato completato.
La conservazione ordinata dei documenti permette di ricostruire i fatti in caso di contestazioni successive.
Gli errori più comuni nel preliminare di vendita auto usata
Un primo errore consiste nel firmare un documento che non identifica con precisione l’automobile.
È importante riportare targa e numero di telaio, evitando descrizioni troppo generiche.
Un secondo errore riguarda la caparra. Se il documento non chiarisce se la somma rappresenti un acconto o una caparra confirmatoria, possono sorgere controversie sulla restituzione del denaro.
Bisogna inoltre evitare di lasciare indeterminata la data della vendita definitiva.
Un termine vago può rendere difficile individuare quando le parti debbano adempiere ai propri obblighi.
Un altro errore è non controllare l’intestazione del veicolo e la presenza di vincoli al PRA.
È particolarmente rischioso versare somme importanti a una persona che non risulta legittimata a vendere l’automobile.
Bisogna poi prestare attenzione alle dichiarazioni sul chilometraggio e sulle condizioni meccaniche.
La formula “visto e piaciuto” non elimina automaticamente tutte le responsabilità del venditore e non deve essere utilizzata per nascondere difetti conosciuti.
Un problema frequente riguarda anche la consegna anticipata del veicolo prima del passaggio.
Infine, non bisogna dimenticare che un vero contratto preliminare scritto può comportare obblighi di registrazione fiscale distinti dal successivo aggiornamento del PRA.
Quando è meglio non firmare il preliminare
Il preliminare non è sempre la soluzione più conveniente.
Se le parti possono completare immediatamente l’operazione, la vendita definitiva può risultare più semplice e ridurre i rischi collegati all’attesa.
È inoltre opportuno evitare di firmare quando il venditore non fornisce informazioni sufficienti sull’identità del proprietario o sulla situazione giuridica dell’automobile.
La mancanza di documenti essenziali dovrebbe essere chiarita prima di assumere un impegno vincolante.
Un’altra situazione delicata riguarda l’acquirente che non ha ancora deciso se vuole realmente comprare l’auto.
Se desidera soltanto visionarla o effettuare una prova, non è necessariamente opportuno sottoscrivere un preliminare con caparra confirmatoria.
Può essere più appropriato concordare una semplice visita oppure una verifica tecnica, senza creare obblighi di acquisto non desiderati.
È importante anche considerare i costi dell’accordo.
Per una vendita di importo contenuto, gli adempimenti di un preliminare formale possono risultare sproporzionati rispetto al vantaggio ottenuto.
Quando però esistono somme elevate, condizioni particolari o un’attesa significativa, una scrittura accurata può contribuire a ridurre le incertezze.
Come capire se il preliminare è stato scritto correttamente
Prima di firmare, conviene rileggere il documento immaginando che una delle parti cambi idea oppure che emerga un problema prima della vendita.
Il testo permette di identificare chiaramente quale automobile deve essere venduta?
Il prezzo è stabilito senza possibilità di interpretazioni differenti?
È specificato se la somma versata rappresenta una caparra confirmatoria oppure un acconto?
La data prevista per il passaggio di proprietà è individuata con precisione?
Il documento chiarisce cosa deve accadere se il finanziamento non viene approvato oppure se una verifica tecnica rileva difetti significativi?
È indicato quando il veicolo deve essere consegnato e quali accessori sono compresi?
Queste domande aiutano a individuare eventuali lacune prima della sottoscrizione.
È inoltre importante verificare che le clausole siano coerenti tra loro.
Per esempio, non sarebbe opportuno prevedere nello stesso documento una caparra confirmatoria vincolante e un diritto incondizionato dell’acquirente di ritirarsi senza disciplinare il rapporto tra le due previsioni.
Quando una clausola può produrre conseguenze economiche importanti, è preferibile chiedere una valutazione professionale prima di firmare.
Conclusioni
Per stipulare un preliminare di vendita di un’auto usata bisogna identificare con precisione venditore, acquirente e veicolo, concordare il prezzo e stabilire entro quando completare la compravendita. È importante disciplinare anche eventuali caparre, verifiche meccaniche, condizioni sospensive e modalità di consegna.
Prima della firma conviene controllare l’intestazione dell’automobile, la presenza di vincoli al PRA e le condizioni effettive del mezzo. Bisogna inoltre ricordare che il preliminare non sostituisce l’atto definitivo, l’autenticazione della firma richiesta per il trasferimento e il passaggio di proprietà. Il passo più utile è quindi effettuare le verifiche sul veicolo, mettere per iscritto tutti gli accordi e fissare una data concreta per completare la vendita. Se sono previste somme rilevanti o clausole particolari, una verifica preventiva del contratto da parte di un professionista può evitare controversie più costose del valore stesso dell’impegno assunto.
